Infatti, scaduti i termini di sospensione previsti dalla precedente news ANAC del 20/05/2020, tornano ad essere obbligati alla contribuzione a favore della stessa Autorità, nell’entità e con le modalità previste dalla delibera di autofinanziamento dell’ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019:
– le stazioni appaltanti;
– gli operatori economici, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);
– le SOA (per le quali, peraltro, non vi era stata alcuna sospensione dei pagamenti).
Rimangono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:
– affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell’ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018
– affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.
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