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Il decreto “Milleproroghe” è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 31 Dicembre 2020. L’articolo 13 del provvedimento, in particolare, “Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti”, con riferimento al settore dei lavori pubblici, prevede le seguenti principali misure di interesse.

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Milleproroghe, le novità per il settore dei lavori pubblici

14 Gennaio 2021
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1. Proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità di incrementare l’anticipazione del prezzo contrattuale 

L’articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto cd “Rilancio”), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, com’è noto, ha introdotto, al comma 1, la possibilità per le amministrazioni di incrementare l'importo dell'anticipazione del prezzo contrattuale fino al 30 per cento, rispetto al 20 per cento previsto dal Codice articolo 35, comma 18, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Tale facoltà di incremento trova applicazione, per le procedure disciplinate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ossia dal 19 maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2021. 

2. Proroga per l’anno 2021 della possibilità di affidamento dei lavori di manutenzione su progetto definitivo “alleggerito”.

Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (decreto cd “Sblocca-cantieri”) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 ha previsto, com’è noto, per gli anni 2019 e 2020, la possibilità di: 

–  affidare le manutenzioni ordinarie e straordinarie ad eccezione degli interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere e di impianti sulla base di un progetto definitivo, costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo e dal piano di sicurezza, con indicazione analitica dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

– iniziare i lavori a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 

3. Proroga per l’anno 2021 delle deroghe al Codice dei contratti pubblici in materia di subappalto.

Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (decreto cd ”Sblocca-cantieri) – convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e comunque fino al 31 dicembre 2020, al comma 18 dell’articolo 1, ha disposto: 

1) la sospensione dell’obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche; 

2) nonché, coerentemente, la sospensione dell’obbligo delle verifiche in corso di gara anche sul subappaltatore. 

Infine, l’innalzamento del limite del subappalto dal 30, previsto “a regime” dal Codice dei contratti pubblici al 40 per cento dell’importo complessivo del contratto è invece prorogato per tutto il 2021.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO 

Art. 11 – Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

È stata prevista la proroga, al 31 dicembre 2021, dei lavori della Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni (co. 3), nonché la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della L. n. 335/1995, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021, con ripresa a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. 

Art. 19 – Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Prevista la proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, delle seguenti disposizioni: 

–       possibilità di ricorrere al lavoro agile “semplificato”, ossia in assenza di accordi individuali, di cui all’art. 90, comma 3 e 4 della L. n. 34/2020 (punto 29, All. 1); 

–       produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni (punto 7, All. 1); 

–       per tutti i lavoratori e i volontari che, nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio (punto 8, All. 1); 

–       sorveglianza sanitaria eccezionale, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. 

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