Il decreto precisa che sono destinatarie di questa verifica tutte le aziende di cui all’allegato X al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TU sulla sicurezza) e cioè: tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.