In data 27 aprile u.s. è stato pubblicato sul sito istituzionale del MIT il Decreto dirigenziale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.743 del 30 marzo 2026, recante l’adozione dei nuovi indici di costo delle lavorazioni ,predisposti dall’ISTAT sulla base delle 20 diverse Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) di cui alla Tabella A dell’Allegato II.2-bis del Codice (D.Lgs.36/2023), introdotto dal Correttivo (D.Lgs.209/2024).
Il decreto, emanato in attuazione dell’articolo 60, commi 4 e 4-quater, del D.Lgs. 36/2023, acquista efficacia il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del MIT (27 aprile 2026).
Tali indici sono necessari alle stazioni appaltanti per la determinazione, per i contratti di lavori, dell’indice sintetico revisionale ai fini dell’applicazione delle clausole di revisione prezzi.
Gli indici TOL sono resi disponibili nella banca dati IstatData, raggiungibile al seguente indirizzo:https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0400PRI,1.0/DCSC_INDICITOL/IT1,145_362_DCSC_INDICITOL_1,1.0
Le nuove disposizioni si applicano alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di efficacia dello stesso, mediante pubblicazione di bando o avviso di gara, trasmissione di inviti o adozione della determina a contrarre.
Nei limiti del quadro economico dell’opera, sulla base di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lett. e) n. 6 dell’Allegato I.7 del Codice, le Stazioni appaltanti possono applicare convenzionalmente gli indici ISTAT di cui all’articolo 1 anche:
a) alle procedure di affidamento, relative ai contratti non ancora stipulati, anche in deroga alle clausole di revisione prezzi previste dal bando o dall’avviso, pubblicati prima della entrata in efficacia del presente decreto, ovvero, in caso di procedure senza pubblicazione di bando o avvisi, a quelle, in relazione alle quali, alla data di entrata in efficacia del presente decreto, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte;
b) alle procedure di affidamento, relative ai contratti in corso di esecuzione con riferimento agli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a far data dalla entrata in efficacia del presente decreto, anche in deroga alle clausole di revisione prezzi inserite nei medesimi contratti in essere.
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