Lo prevede il Decreto Legge n.7/2021 “Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonche' di modalita' di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.24 del 30 gennaio 2021, ed in vigore dal 31 gennaio 2021, che proroga di un ulteriore mese le scadenze in materia sia di notifica degli atti di accertamento, sia di sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali.
In particolare, il D.L. 7/2021 (in allegato) prevede:
per i quali i termini di decadenza sono scaduti tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020. Sempre con effetto dall’8 marzo 2020, il provvedimento conferma che non si procede all’invio di una serie di atti, inviti e comunicazioni, perfezionati entro il 31 dicembre 2020, ma la cui notifica avverrà dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022.
In relazione a tali atti viene, inoltre, prevista la proroga di quattordici mesi dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento.
Per gli atti notificati entro il 31 gennaio 2022, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto.
I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2021, ma restano salve le rateizzazioni richieste entro tale data.
Queste modifiche riguardano anche le verifiche in materia di pagamenti delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per importi superiori a 5.000 euro, nei confronti dei beneficiari di tali pagamenti, che siano destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo. In particolare, la sospensione di tali verifiche (già operante dall’8 marzo 2020), viene estesa sino al 28 febbraio 2021.
Le verifiche già effettuate prima dell’8 marzo 2020 sono prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art.72-bis del DPR n. 602/1973.
Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.
Infine, si ricorda che il D.L. Ristori (D.L. 137/2020 convertito, con modifiche, nella legge 176/2020) ha prorogato dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle definizioni agevolate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, le cui rate residue non saldate nel 2020dovevano essere versate, per non incorrere nella decadenza, entro il 10 dicembre 2020 (cfr. l’art.68, co.3, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 – cd. “Decreto Cura Italia”).
I soggetti decaduti dalla “rottamazione-ter” e dal “saldo e stralcio” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (ai sensi dell’art.19 D.P.R. 602/1973).