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Rischio calore e stress termico – Ordinanza della Regione Siciliana e Cassa Integrazione – Indicazioni operative

22 Luglio 2024
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  • Ance Palermo
  • cassa integrazione
  • ondate calore
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Alla luce delle numerose richieste di chiarimenti sulle modalità di gestione degli eventi meteo determinati dalle alte temperature anche in relazione all’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 17 luglio 2024, riteniamo utile offrire alcune indicazioni operative.

Innanzitutto occorre tenere ben distinti i due piani operativi differenti:
·       rispetto dell’Ordinanza del Presidente della Regione;

·       gestione del ricorso alla CIGO (INPS) per le ore non lavorate.

Relativamente all’Ordinanza è indiscutibile che, ove ne ricorrano le condizioni, alla stessa va dato pieno adempimento: operativamente l’azienda deve consultare il sito Workclimate dell’INAIL ove è possibile inserire la località (cliccare su questo link per accedere) che fornirà le previsioni distinte per colore; ove la località sia indicata come ROSSA l’Impresa, nella fascia oraria dalle 12:30 alle 16.00, NON potrà far eseguire alcuna lavorazione.

Ai fini di evitare ogni possibile contestazione futura da parte delle committenze sarebbe auspicabile che le stesse, tramite i RUP o le DL o i CSE, dispongano per iscritto la sospensione. Si ribadisce che, anche in assenza di sospensione da parte della committenza, È OBBLIGATORIO NON FAR ESEGUIRE ALCUNA LAVORAZIONE OVE RICORRANO LE CONDIZIONI DELL’ORDINANZA.

Relativamente alla richiesta di cassa integrazione, si prospettano due alternative:
1.    l’Impresa in tutti i casi in cui, anche in orari differenti da quelli dell’ordinanza, rilevi (per il tramite del proprio RSPP il quale deve prontamente richiedere una apposita e specifica disposizione aziendale) che le temperature siano tali da non consentire una esecuzione delle lavorazioni in piena sicurezza (temperature percepite oltre i 35°C) può sospendere le lavorazioni e, per le ore di sospensione, richiedere il ricorso alla CIGO per eventi METEO. 

2.  Ricordiamo che la richiesta di CIGO per eventi meteo può essere accolta ove ricorrano le seguenti condizioni:
– Indicazione dell’RSPP sul rischio calore e stress termico;
– Temperatura rilevata superiore ai 35°C;
ovvero
– Temperatura rilevata anche inferiore di qualche grado ai 35°C accompagnata da una relazione aziendale ove siano specificate le condizioni che determinano una temperatura “percepita” più elevata di quella reale. Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Il sito della Regione (http://www.sias.regione.sicilia.it/) nella sezione Dati espone giornalmente il tasso di umidità orario rilevato dalle stazioni metereologiche (purtroppo i dati sono giornalieri e non sono più disponibili dopo 1 giorno dalla pubblicazione!).

Analogamente si potranno esporre, nella relazione di accompagnamento da presentare all’INPS, altre condizioni che, in caso di temperature rilevate inferiori di qualche grado ai 35°C, determinano una temperatura percepita idonea a giustificare il ricorso alla CIGO METEO quali le attività svolte in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore o in prossimità di macchine e macchinari.
2.   il ricorso alla CIGO può essere ammesso ove la Direzione lavori disponga una sospensione ma in tal caso le settimane autorizzate dall’INPS incidono sul massimo autorizzabile delle 52 settimane nel biennio mobile, cosa che invece non si applica nel caso di CIGO METEO. 

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